In quali casi un'azienda può ricorrere alla somministrazione di lavoro?
La legge 30/03 ed i successivi decreti attuativi stabiliscono i casi in cui un'azienda può ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attivita' produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano piu' fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
Qual è la durata massima di un contratto di somministrazione?
La durata massima di un contratto di somministrazione a tempo determinato è di 24 mesi
Il contratto può essere prorogato alla scadenza?
Si, nel caso in cui ci sia ricorso alla somministrazione di lavoro per motivazioni indicate dalla legge (sostituzione lavoratori assenti, o inserimento di qualifiche non previste), il periodo iniziale della prestazione può essere prorogato fino alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato il contratto di somministrazione.
Nei casi di ricorso alla somministrazione, per motivazioni indicate dagli accordi tra le parti sociali, il contratto può essere prorogato per un massimo di 4 volte e per una durata complessiva non superiore ai 24 mesi.
Quanti prestatori di lavoro possono essere utilizzati all'interno della stessa azienda?
In linea generale si possono assumere un numero di prestatori di lavoro pari a circa il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'azienda utilizzatrice. La percentuale di prestatori di lavoro ammessi rispetto a quelli assunti con contratto a tempo indeterminato è stabilita dai contratti nazionali di categoria o dagli Accordi interconfederali.
Quali sono gli obblighi dell'Azienda utilizzatrice?
Durante il rapporto di lavoro l'impresa utilizzatrice è responsabile delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo del lavoro e si assume la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi.
Nel caso in cui l' Agenzia per il Lavoro sia inadempiente nel pagamento della retribuzione del prestatore di lavoro, la legge prevede che l'impresa utilizzatrice garantisca il pagamento e il versamento dei contributi previdenziali dovuti al lavoratore. Per tutelare le imprese utilizzatrici e i prestatori di lavoro, le Agenzie per il Lavoro sono obbligate a versare nei primi anni di attività una somma pari a circa 350mila euro come deposito cauzionale.
E' previsto un periodo di prova per il prestatore di lavoro?
Il periodo di prova è previsto in base alla durata del contratto di somministrazione, in ragione di un giorno di prova ogni 10 giorni di contratto per un minimo di 2 ed un massimo di 10 giorni.
Quando il prestatore di lavoro è inadempiente, chi provvede alle sanzioni? In che modo?
Poiché il lavoratore dipende dal punto di vista amministrativo dall'agenzia per il lavoro, è ad essa che spetta l'avvio delle procedure di carattere disciplinare previste dallo statuto dei lavoratori. Qualunque azione disciplinare, per quanto di competenza dell' Agenzia per il Lavoro, potrà essere promossa dall' Azienda Utilizzatrice, motivandola con atto scritto.
E' possibile il Part-time nella somministrazione di lavoro?
Si, il lavoro part-time è previsto e regolato secondo l'art 5 della L. 863/84, che lo istituisce, nonché dai successivi adeguamenti normativi.
Quanto costa il servizio di somministrazione?
L' Agenzia per il Lavoro al momento della stipula del contratto di somministrazione esprime un costo orario comprensivo della retribuzione oraria del dipendente, dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive ed al trattamento di fine rapporto, dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei contributi relativi al fondo destinato alla formazione “Formatemp”, nonché del mark-up aziendale. Si tratta quindi di un costo orario omnicomprensivo che apparirà nella fattura che l' Agenzia per il Lavoro emetterà mensilmente nei confronti della azienda utilizzatrice.